I Consorzi di bonifica per l’adempimento dei loro fini istituzionali (manutenzione ed esercizio degli impianti e delle opere, nonché degli oneri di gestione del Consorzio) hanno il potere di imporre i contributi di bonifica ai proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che ricadono all’interno del Perimetro di contribuenza, del Comprensorio di Bonifica, compresi lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza (art. 11 R.D. 215/1933 ed art. 860 cod. civ.).
I contributi di bonifica sono emessi in relazione al beneficio ricevuto secondo il vigente
Piano di Classifica (approvato dal Consorzio e sottoposto al controllo della Provincia di Pisa) e sulla base del Piano annuale di riparto della Contribuenza (approvato dal Consorzio e sottoposto al controllo della Provincia di Pisa).
L’imponibile del tributo è calcolato sulla base della rendita catastale per i fabbricati ed del reddito domenicale per i terreni (come risultanti dei pubblici registri catastali, U.T.E. di Pisa e di Firenze, a cui il Consorzio è obbligato, per legge, a riferirsi) ed agli indici idraulici di beneficio relativi all’area sulla quale si trova l’immobile.
I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà che gravano direttamente sull’immobile e sono posti a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/1933).
Si possono avere i seguenti casi:
1) Nuda proprietà ed usufrutto: il contributo è posto a carico del nudo proprietario, il quale ha comunque diritto di rivalsa sull’usufruttuario (art. 1009 cod. civ.);
2) Comproprietà: il contributo è posto a carico del maggior possessore di quote, o, al primo intestatario della partita catastale in caso di quote uguali, il quale ha diritto a procedere nei confronti degli altri compartecipi al rimborso pro quota (art. 1110 cod. civ.);
3) Persona proprietaria singola di un immobile e comproprietario con un’altra persona di altro immobile, il Consorzio invierà due avvisi di pagamento separati, uno per le proprietà di cui è unico intestatario, ed uno per le proprietà contestate, perché ogni ditta catastale ha diritto ad un voto consortile, per l’elezione del Consiglio dei Delegati;
4) Passaggio di proprietà: il Consorzio è obbligato ai sensi dell’art. 109 del R.D. 368/1904 ad emettere il contributo sulla base delle risultanze del catasto dello Stato. Il venditore ha comunque diritto di rivalsa sull’acquirente per i contributi di bonifica pagati dopo la vendita dell’immobile.
Il tributo di bonifica è un contributo annuo, non frazionabile per mesi di proprietà.
N.B. Ad ogni contribuente sia singolo che comproprietario (ognuno per propria quota) è concessa per legge, la deduzione del contributo in sede di dichiarazione dei redditi (art. 10 del D.P.R. 917/86).